www.gratispro.it e Buona Pasqua

 

LEGGE n. 63322/04/1941

DIRITTO D'AUTORE

 

Legge  22 aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). Protezione  del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO I

Opere protette.

Art. 1.

Sono protette ai  sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere  creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle   arti  figurative,  all'architettura,  al   teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

    CAPO I

Opere protette.

Art. 2.

  In particolare sono comprese nella protezione:     1° le opere  letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;     2° le opere  e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale;    3° le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;    4° le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della  incisione e delle  arti figurative similari,  compresa la scenografia,  anche se applicate  all'industria,  semprechè il lorovalore   artistico sia  cindibile  dal carattere industriale  del prodotto al quale sono associate;    5° i disegni e le opere dell'architettura;     6° le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non  si tratti di  semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO I

Opere protette.

 

Art. 3.

  Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di  opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della  scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico,  didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie,  i dizionari, le  antologie, le riviste e i giornali, sono   protette come opere  originali, indipendentemente e  senza pregiudizio  dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. 

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO I.

Opere protette.

 

 

Art. 4.

  Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sonoaltresì  protette le elaborazioni  di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunteche  costituiscono  un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli   adattamenti,  le riduzioni,  i compendi, le  variazioni non costituenti opera originale.

 

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO I.

Opere protette.

 

 

Art. 5.

  Le disposizioni di  questa legge non si applicano ai testi degli atti  ufficiali dello Stato  e delle amministrazioni pubbliche, siaitaliane che straniere.

 

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO II.

Soggetti del diritto.

 

 

Art. 6.

  Il  titolo originario  dell'acquisto  del diritto  di autore è costituito  dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

 

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO II.

Soggetti del diritto.

 

 

Art. 7.

  é considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. é considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.  

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO II.

Soggetti del diritto.

 

 

Art. 8.

  é reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato  come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella  recitazione,  esecuzione, rappresentazione  o radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome  lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno   convenzionale,   che  siano   notoriamente  conosciuti comeequivalenti al nome vero.

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO II.

Soggetti del diritto.

 

 

Art. 9.

  Chi abbia rappresentato,  eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima  o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore,finchè questi non sia rivelato. Questa disposizione non  si applica allorchè  si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

 

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d'autore.

CAPO II.

Soggetti del diritto.

 

 

Art. 10.

  Se l'opera è  stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile  di più persone,  il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.   Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.  Sono applicabili le  disposizioni  che regolano la comunione. La difesa  del diritto morale  può peraltro essere sempre esercitataindividualmente   da ciascun coautore  e l'opera non  può essere

pubblicata,  se inedita, nè  può essere modificata o utilizzata in

forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di

tutti  i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno

o  più coautori, la  pubblicazione,  la modificazione  o la nuova

utilizzazione   dell'opera   può  essere  autorizzata dall'autorità

giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO II.

                        Soggetti del diritto.

 

 

                              Art. 11.

 

  Alle amministrazioni dello  Stato, al P.N.F., alle province ed ai

comuni,  spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate

sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

  Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi

di   lucro,  salvo diverso  accordo con gli  autori delle opere

pubblicate,   nonchè alle accademie  e agli altri  enti pubblici

culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

  Sezione I. -- Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

 

 

                              Art. 12.

 

  L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

  Ha altresì il  diritto esclusivo di  utilizzare economicamente

l'opera  in ogni forma  e modo, originale  o derivato, nei limiti

fissati  da questa legge,  ed in particolare  con l'esercizio dei

diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

  é considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio

del diritto di utilizzazione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

  Sezione I. -- Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

 

 

                              Art. 13.

 

  Il  diritto  esclusivo   di  riprodurre  ha   per  oggetto la

moltiplicazione  in copie dell'opera  con qualsiasi mezzo, come la

copiatura  a mano, la  stampa, la litografia,  la incisione, la

fotografia,   la  fonografia,  la   cinematografia  ed ogni  altro

procedimento di riproduzione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

  Sezione I. -- Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

 

 

                              Art. 14.

 

  Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi

atti  a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con

uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

  Sezione I. -- Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

 

 

                              Art. 15.

 

  Il diritto esclusivo  di eseguire, rappresentare  o recitare in

pubblico  ha per oggetto,  la esecuzione, la rappresentazione o la

recitazione,  comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento,

dell'opera     musicale,     dell'opera    drammatica,   dell'opera

cinematografica,  di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e

dell'opera orale.

  Non è considerata  pubblica la esecuzione,  rappresentazione  o

recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del

convitto,  della scuola o  dell'istituto  di ricovero,  purchè non

effettuata a scopo di lucro.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

  Sezione I. -- Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

 

 

                              Art. 16.

 

  Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno

dei  mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono,

la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

  Sezione I. -- Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

 

 

                              Art. 17.

 

  Il diritto esclusivo  di mettere in commercio ha per oggetto di

porre  in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di

essa  e comprende altresì  il diritto esclusivo di introdurre nel

territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in

circolazione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

  Sezione I. -- Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

 

 

                              Art. 18.

 

  Il diritto esclusivo  di tradurre ha  per oggetto la traduzione

dell'opera in altra lingua o dialetto.

  Il diritto esclusivo  di elaborare comprende  tutte le forme di

modificazione,   di  elaborazione e  di trasformazione dell'opera

previste nell'art. 4.

  L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere

in raccolta.

  Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi

modificazione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

  Sezione I. -- Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

 

 

                              Art. 19.

 

  I diritti esclusivi  previsti dagli articoli precedenti sono fra

loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio

esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

  Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle

sue parti.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

          Sezione II. -- Protezione dei diritti sull'opera)

       a difesa della personalità dell'autore. (Diritto morale

                            dell'autore).

 

 

                              Art. 20.

 

  Indipendentemente  dai diritti esclusivi di utilizzazione economica

dell'opera,  previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed

anche  dopo la cessione  dei diritti stessi, l'autore conserva il

diritto  di rivendicare la  paternità dell'opera e  di opporsi a

qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera

stessa,  che possa essere  di  pregiudizio al suo onore o alla sua

reputazione.

  Tuttavia nelle opere  dell'architettura  l'autore non può opporsi

alle  modificazioni  che si  rendessero necessarie nel corso della

realizzazione.   Del  pari  non   potrà  opporsi a  quelle altre

modificazioni  che si rendesse  necessario apportare all'opera già

realizzata.  Però se all'opera  sia riconosciuta dalla competente

autorità   statale  importante  carattere   artistico  spetteranno

all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

          Sezione II. -- Protezione dei diritti sull'opera)

       a difesa della personalità dell'autore. (Diritto morale

                            dell'autore).

 

 

                              Art. 21.

 

  L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di

rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.

  Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa

dell'autore  che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle

pubblicazioni,      riproduzioni,      trascrizioni,     esecuzioni,

rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma

di manifestazione o annuncio al pubblico.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

          Sezione II. -- Protezione dei diritti sull'opera)

       a difesa della personalità dell'autore. (Diritto morale

                            dell'autore).

 

 

                              Art. 22.

 

  I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

 

  Tuttavia  l'autore  che   abbia  conosciute  ed   accettate le

modificazioni  della propria opera  non è più ammesso ad agire per

impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

          Sezione II. -- Protezione dei diritti sull'opera)

       a difesa della personalità dell'autore. (Diritto morale

                            dell'autore).

 

 

                              Art. 23.

 

  Dopo la morte  dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può

essere  fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli,

e,  in loro mancanza,  dai genitori e dagli altri ascendenti e dai

discendenti  diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai

fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

  L'azione, qualora finalità pubbliche le esigano, può altresì essere

esercitata   dal  ministro  per   la  cultura  popolare,  sentita

l'associazione sindacale competente.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

          Sezione II. -- Protezione dei diritti sull'opera)

       a difesa della personalità dell'autore. (Diritto morale

                            dell'autore).

 

 

                              Art. 24.

 

  Il diritto di  pubblicare le opere  inedite spetta agli eredi

dell'autore  o ai legatari  delle opere stesse, salvo che l'autore

abbia  espressamente  vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad

altri.

  Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le

opere inedite non possono essere pubblicate prima delle sua scadenza.

  Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra

loro  dissenso, decide l'autorità  giudiziaria, sentito il pubblico

ministero. é rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando

risulti da scritto.

  Sono applicabili a  queste opere le disposizioni contenute nella

sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

    Sezione III. -- Durata dei diritti di utilizzazione economica

                             dell'opera.

 

 

                              Art. 25.

 

  I diritti di  utilizzazione  economica dell'opera durano tutta la

vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo

la sua morte.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

    Sezione III. -- Durata dei diritti di utilizzazione economica

                             dell'opera.

 

 

                              Art. 26.

 

  Nelle   opere   indicate   nell'art.  10,  nonchè   in  quelle

drammatico-musicali,  coreografiche  e pantomimiche,  la durata dei

diritti  di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori

o  dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore

per ultimo.

  Nelle opere collettive  la durata dei  diritti di utilizzazione

economica  spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di

ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

come un tutto è di cinquant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque

sia  la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve

le  disposizioni  dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre

opere periodiche.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

    Sezione III. -- Durata dei diritti di utilizzazione economica

                             dell'opera.

 

 

                              Art. 27.

 

  Nelle opere anonime  o pseudonime, fuori  del caso previsto nel

capoverso  dell'art. 8, la  durata dei  diritti di utilizzazione

economica  è di cinquant'anni  a partire dalla prima pubblicazione,

qualunque sia la forma nella quale è stata effettuata.

  Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o

la  rivelazione è fatta  dalle persone indicate dall'art. 23 o da

persone  autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo

seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

    Sezione III. -- Durata dei diritti di utilizzazione economica

                             dell'opera.

 

 

                              Art. 28.

 

  Per acquistare il  beneficio della durata  normale dei diritti

esclusivi  di utilizzazione economica,  la rivelazione deve essere

fatta  mediante denuncia all'ufficio  della proprietà letteraria,

scientifica  ed artistica presso il ministero della cultura popolare,

secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

  La denuncia di  rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da

dette  disposizioni  ed ha effetto a partire dalla data del deposito

della  denuncia di fronte  ai terzi che abbiano acquistati diritti

sull'opera come anonima o pseudonima.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

    Sezione III. -- Durata dei diritti di utilizzazione economica

                             dell'opera.

 

 

                              Art. 29.

 

  La  durata  dei  diritti esclusivi di  utilizzazione  economica

spettanti,  a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato,

al  P.N.F., alle province,  ai comuni, alle  accademie, agli enti

pubblici  culturali nonchè agli enti privati che non perseguano scopi

di  lucro, è di  vent'anni a  partire dalla prima pubblicazione,

qualunque   sia la forma  nella quale la  pubblicazione  è stata

effettuata.  Per le comunicazioni  e le memorie  pubblicate dalle

accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta

a  due anni; trascorsi  i quali, l'autore riprende integralmente la

libera disponibilità dei suoi scritti.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

    Sezione III. -- Durata dei diritti di utilizzazione economica

                             dell'opera.

 

 

                              Art. 30.

 

  Quando le parti  o i volumi di una stessa opera siano pubblicati

separatamente,   in  tempi  diversi,   la durata dei  diritti di

utilizzazione  economica, che sia  fissata ad anni,  decorre per

ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le

frazioni di anno giovano all'autore.

  Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il

giornale,  la durata dei  diritti è calcolata egualmente a partire

dalla  fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o

numeri.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

    Sezione III. -- Durata dei diritti di utilizzazione economica

                             dell'opera.

 

 

                              Art. 31.

 

  Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore

la  durata dei diritti  esclusivi di utilizzazione economica è di

cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e

qualunque   sia la forma  nella quale la  pubblicazione  è stata

effettuata,  purchè la pubblicazione  avvenga entro vent'anni dalla

morte dell'autore.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                              CAPO III.

              Contenuto e durata del diritto di autore.

    Sezione III. -- Durata dei diritti di utilizzazione economica

                             dell'opera.

 

 

                              Art. 32.

 

  I diritti di  utilizzazione  economica dell'opera cinematografica

durano  trent'anni dalla prima  proiezione pubblica, purchè questa

abbia  luogo  non oltre  cinque anni dalla fine dell'anno solare nel

quale  l'opera è stata prodotta. Se tale termine sia sorpassato, la

tutela dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui

l'opera è stata prodotta.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

    Sezione I. -- Opere drammatico-musicali, composizioni musicali

           con parole, opere coreografiche e pantomimiche.

 

 

                              Art. 33.

 

  In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto

alle  opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni

musicali  con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le

disposizioni dei tre successivi articoli.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

    Sezione I. -- Opere drammatico-musicali, composizioni musicali

           con parole, opere coreografiche e pantomimiche.

 

 

                              Art. 34.

 

  L'esercizio   dei  diritti   di  utilizzazione economica  spetta

all'autore  della parte musicale,  salvi tra le  parti i diritti

derivanti dalla comunione.

  Il  profitto  della   utilizzazione   economica è  ripartito in

proporzione   del valore del  rispettivo contributo letterario  o

musicale.

  Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale

rappresenti   la frazione di  tre quarti del  valore complessivo

dell'opera.

  Nelle operette, nei  melologhi, nelle composizioni musicali con

parole,  nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi

si considera uguale.

  Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e

indipendentemente  la propria opera, salvo il disposto degli articoli

seguenti.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

    Sezione I. -- Opere drammatico-musicali, composizioni musicali

           con parole, opere coreografiche e pantomimiche.

 

 

                              Art. 35.

 

  L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla

ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

    1° allorchè, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il

manoscritto  della parte letteraria  al compositore, questi non lo

ponga  in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto

per  opera lirica o  per operetta, e, nel termine di un anno, se si

tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

    2° allorchè, dopo  che l'opera è stata musicata e considerata

dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non

è   rappresentata   od eseguita  nei termini indicati  nel numero

precedente,  salvo i maggiori  termini che possono  essere stati

accordati  per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli art.

139 e 141;

    3° allorchè, dopo  una prima rappresentazione  od esecuzione,

l'opera  cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di

dieci  anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico

od  operetta e per  il periodo  di due anni, se si tratta di altra

composizione.

  Il compositore nei  casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti

utilizzare la musica.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

    Sezione I. -- Opere drammatico-musicali, composizioni musicali

           con parole, opere coreografiche e pantomimiche.

 

 

                              Art. 36.

 

  Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della

parte   letteraria ne riacquista  la libera disponibilità,  senza

pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

  Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione

di  danni prevista nel  comma precedente, il rapporto di comunione

formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non

può  essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi

i collaboratori.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

    Sezione I. -- Opere drammatico-musicali, composizioni musicali

           con parole, opere coreografiche e pantomimiche.

 

 

                              Art. 37.

 

  Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di

musica,  di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali

ed  opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore

principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo

patto   contrario, spetta all'autore  della parte coreografica  o

pantomimica   e, nelle riviste  musicali, all'autore della  parte

letteraria.

  Con le modificazioni  richieste dalle norme del comma precedente

sono applicabili a queste opere le disposizioni degli art. 35 e 36.

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

         Sezione II. -- Opere collettive, riviste e giornali.

 

 

                              Art. 38.

 

  Nell'opera collettiva, salvo  patto in contrario, il diritto di

utilizzazione  economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza

pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7.

  Ai singoli collaboratori  dell'opera collettiva è  riservato il

diritto   di  utilizzare  la   propria  opera separatamente,  con

l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

         Sezione II. -- Opere collettive, riviste e giornali.

 

 

                              Art. 39.

 

  Se un articolo  è inviato alla  rivista o giornale, per essere

riprodotto,  da persona estranea alla redazione del giornale o della

rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il

diritto  di disporne liberamente  quando non abbia ricevuto notizia

dell'accettazione  nel termine di  un mese dall'invio o quando la

riproduzione  non avvenga nel  termine di sei  mesi dalla notizia

dell'accettazione.

  Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della

rivista  o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là

dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di

sei  mesi dalla consegna  del manoscritto, l'autore può utilizzare

l'articolo  per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si

tratta  di giornale, ed  anche in altro periodico, se si tratta di

rivista.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

         Sezione II. -- Opere collettive, riviste e giornali.

 

 

                              Art. 40.

 

  Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale

ha  diritto, salvo patto  contrario, che il suo nome figuri nella

riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

  Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al

personale della redazione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

         Sezione II. -- Opere collettive, riviste e giornali.

 

 

                              Art. 41.

 

  Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta

nell'art.  20, il direttore  del  giornale ha diritto, salvo patto

contrario,   di  introdurre  nell'articolo   da riprodurre quelle

modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del

giornale.

  Negli  articoli  da   riprodursi   senza  indicazione  del nome

dell'autore,  questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione

di parti di detto articolo.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

         Sezione II. -- Opere collettive, riviste e giornali.

 

 

                              Art. 42.

 

  L'autore dell'articolo o  altra opera che sia stato riprodotto in

un'opera  collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o

raccolti  in volume, purchè indichi l'opera collettiva dalla quale è

tratto e la data di pubblicazione.

  Trattandosi di articoli  apparsi in riviste o giornali, l'autore,

salvo  patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre

riviste o giornali.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

         Sezione II. -- Opere collettive, riviste e giornali.

 

 

                              Art. 43.

 

  L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo

di  conservare o di  restituire i  manoscritti degli articoli non

riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

               Sezione III. -- Opere cinematografiche.

 

 

                              Art. 44.

 

  Si considerano coautori  dell'opera cinematografica l'autore del

soggetto,  l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il

direttore artistico.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

               Sezione III. -- Opere cinematografiche.

 

 

                              Art. 45.

 

  L'esercizio dei diritti  di utilizzazione economica  dell'opera

cinematografica  spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera

stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

  Si presume produttore  dell'opera cinematografica chi è indicato

come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai

sensi  del secondo comma  dell'art. 103, prevale  la presunzione

stabilita dall'articolo medesimo.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

               Sezione III. -- Opere cinematografiche.

 

 

                              Art. 46.

 

  L'esercizio dei diritti  di utilizzazione economica, spettante al

produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera

prodotta.

  Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare

elaborazioni,  trasformazioni  o traduzioni dell'opera prodotta senza

il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

  Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole

che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da

coloro  che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per

la  proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le

parti, secondo le norme del regolamento.

  Gli autori del  soggetto e della  sceneggiatura  e il direttore

artistico,  qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale

sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto,

salvo  patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra

da   stabilirsi   contrattualmente col produttore,  a ricevere un

ulteriore  compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite

con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

               Sezione III. -- Opere cinematografiche.

 

 

                              Art. 47.

 

  Il produttore ha  facoltà di apportare  alle opere utilizzate

nell'opera  cinematografica  le modifiche  necessarie per il  loro

adattamento cinematografico.

  L'accertamento  delle necessità o meno delle modifiche apportate o

da  apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra

il  produttore e uno o più degli autori menzionati nell'art. 44 della

presente  legge, è fatta  da un collegio  di tecnici nominato dal

ministro  per la cultura  popolare, secondo le  norme fissate dal

regolamento.

  Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

               Sezione III. -- Opere cinematografiche.

 

 

                              Art. 48.

 

  Gli autori dell'opera  cinematografica  hanno diritto che i loro

nomi,  con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro

contributo   nell'opera,  siano menzionati  nella proiezione della

pellicola cinematografica.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

               Sezione III. -- Opere cinematografiche.

 

 

                              Art. 49.

 

  Gli  autori  delle   parti  letterarie  o  musicali dell'opera

cinematografica    possono  riprodurle   o  comunque  utilizzarle

separatamente,  purchè non ne  risulti pregiudizio  ai diritti di

utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

               Sezione III. -- Opere cinematografiche.

 

 

                              Art. 50.

 

  Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel

termine  di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria

o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal

compimento,  gli autori di  dette parti hanno diritto di disporre

liberamente dell'opera stessa.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 51.

 

  In ragione della  natura e dei fini della radiodiffusione, come

servizio  riservato allo Stato,  che lo esercita direttamente o per

mezzo  di concessioni, il  diritto esclusivo di  radiodiffusione,

direttamente  o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle

norme particolari seguenti.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 52.

 

  L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di

eseguire  la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle

sale  di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e

nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

  I proprietari, gli  impresari e quanti concorrono allo spettacolo

sono  tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie

per preparare la radiodiffusione.

  é necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere

nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

  Non   è  considerata   nuova  l'opera  teatrale   rappresentata

pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 53.

 

  Nelle stagioni di  rappresentazioni  o di concerti di durata non

inferiore  a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente

articolo  può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la

settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

  Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella

risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio

della stagione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 54.

 

  L'accertamento  della conformità  delle radiodiffusioni alle buone

norme  tecniche, è di  esclusiva spettanza degli organi dello Stato

predisposti  alla vigilanza delle  radiodiffusioni,  con i  poteri

stabiliti  dall'articolo  2, capoverso della legge 14 giugno 1928-VI,

n.  1352, e dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV,

n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.

  Il  nome  dell'autore  ed il titolo  dell'opera devono essere

radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 55.

 

  Senza pregiudizio dei  diritti dell'autore sulla radiodiffusione

della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco

o  su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al

fine  della sua radiodiffusione  differita per necessità orarie o

tecniche, purchè la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta

o resa inservibile.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 56.

 

  L'autore  dell'opera  radiodiffusa,   a termini degli  articoli

precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio

della  radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel

caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

  La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria

prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle

forme che saranno stabiliti nel regolamento.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 57.

 

  Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

  Il regolamento determina  i criteri per stabilire il numero e le

modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 58.

 

  Per l'esecuzione in  pubblici esercizi a  mezzo di apparecchi

radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse,

è   dovuto  all'autore  un   equo  compenso,  che  è determinato

periodicamente d'accordo fra l'ente italiano per il diritto di autore

(E.I.D.A.)    e  la  rappresentanza   dell'associazione   sindacale

competente.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 59.

 

  La radiodiffusione delle  opere dell'ingegno dai locali dell'ente

esercente  il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso

dell'autore  a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di

questo  titolo; ad essa  non sono applicabili le disposizioni degli

articoli precedenti, salvo quelle dell'art. 55.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

                  Sezione IV. -- Opere radiodiffuse.

 

 

                              Art. 60.

 

  Qualora il ministero  della cultura popolare lo disponga, l'ente

esercente  effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed

artistica  destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da

liquidarsi a termini del regolamento.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

       Sezione V. -- Opere registrate su apparecchi meccanici.

 

 

                              Art. 61.

 

  L'autore ha il  diritto esclusivo,  ai sensi delle disposizioni

contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

    1°  di  adattare   e di registrare  l'opera sopra il  disco

fonografico,  la pellicola cinematografica,  il nastro metallico o

sopra  altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di

suoni o di voci;

    2° di riprodurre,  di noleggiare e  di porre in commercio gli

esemplari dell'opera così adattata o registrata;

    3°  di eseguire  pubblicamente  e di  radiodiffondere  l'opera

mediante   l'impiego  del  disco   o  altro istrumento  meccanico

sopraindicato.

  La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in

commercio  non comprende, salvo  patto contrario, la cessione del

diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.

  Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta

regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

       Sezione V. -- Opere registrate su apparecchi meccanici.

 

 

                              Art. 62.

 

  Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio

riproduttore  di suoni o  di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è

stata  registrata, non possono  essere messi in  commercio se non

portino  stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni

seguenti:

    1° titolo dell'opera riprodotta;

    2° nome dell'autore;

    3°  nome dell'artista  interprete od esecutore.  I complessi

orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

    4° data della fabbricazione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

       Sezione V. -- Opere registrate su apparecchi meccanici.

 

 

                              Art. 63.

 

  Il disco o  altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od

utilizzati   in  modo  che   venga rispettato il  diritto morale

dell'autore, ai termini degli art. 20 e 21 di questa legge.

  Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle

necessità tecniche della registrazione.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO IV.

       Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica

                    per talune categorie di opere.

       Sezione V. -- Opere registrate su apparecchi meccanici.

 

 

                              Art. 64.

 

  La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle

matrici  dei dischi della  discoteca di Stato, per trarne dischi da

diffondere  mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini

dell'art.  5 della legge  2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente

norme  per il riordinamento della discoteca di Stato, allorchè siano

registrate  opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di

autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO V.

                        Utilizzazioni libere.

 

 

                              Art. 65.

 

  Gli articoli di  attualità, di carattere  economico, politico,

religioso,  pubblicati nelle riviste  o giornali, possono  essere

liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici,

se  la riproduzione non  è stata espressamente riservata, purchè si

indichino  la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il

numero  di detta rivista  o giornale e  il nome dell'autore, se

l'articolo è firmato.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO V.

                        Utilizzazioni libere.

 

 

                              Art. 66.

 

  I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo,

tenuti  in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere

liberamente  riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici,

purchè  indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in

cui il discorso è tenuto.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO V.

                        Utilizzazioni libere.

 

 

                              Art. 67.

 

  Opere o brani  di opere possono essere riprodotti nelle procedure

giudiziarie  od amministrative ai  fini del giudizio,  purchè si

indichino la fonte o il nome dell'autore.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO V.

                        Utilizzazioni libere.

 

 

                              Art. 68.

 

  é libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso

personale  dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non

idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

  é libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta

per uso personale o per i servizi della biblioteca.

  é vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e in genere ogni

utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica

spettanti all'autore.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO V.

                        Utilizzazioni libere.

 

 

                              Art. 69.

 

  é libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplare

di opere protette.

  Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di

lucro,  l'impresa deve essere autorizzata dal ministro per la cultura

popolare di concerto con il ministro per l'educazione nazionale.

 

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO V.

                        Utilizzazioni libere.

 

 

                              Art. 70.

 

  Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di

opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento,

sono  liberi nei limiti  giustificati da tali finalità e purchè non

costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

  Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare

la  misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità

per la determinazione dell'equo compenso.

  Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre

accompagnati   dalla  menzione  del  titolo dell'opera, dei  nomi

dell'autore,   dell'editore  e, se  si tratta di  traduzione, del

traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

                               TITOLO I

                  Disposizioni sul diritto d'autore.

                               CAPO V.

                        Utilizzazioni libere.

 

 

                              Art. 71.

 

  Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato e della

G.I.L.  possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parti di opere

in  musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,

purchè l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO I.

     Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi

                              analoghi.

 

 

                              Art. 72.

 

  Salvi  i  diritti  spettanti all'autore a  termini del titolo

precedente,   il  produttore  del  disco fonografico o  di altro

apparecchio  analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto

esclusivo, per la durata e le condizioni stabilite dagli articoli che

seguono,  di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione, detto

disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO I.

     Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi

                              analoghi.

 

 

                              Art. 73.

 

  Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo

riproduttore  di suoni o  di voci, indipendentemente  dal diritto

esclusivo  riconosciutogli  dall'articolo precedente, ha diritto di

esigere  un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco

o  apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia,

della  televisione o nelle  pubbliche feste danzanti e nei pubblici

esercizi.

  Il compenso è liquidato secondo le norme del regolamento.

  Nessun   compenso  è   dovuto  per  l'utilizzazione   ai  fini

dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'amministrazione dello

Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO I.

     Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi

                              analoghi.

 

 

                              Art. 74.

 

  Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco

o  apparecchio analogo riproduttore  di suoni o di voci, prevista

nell'articolo  che precede, sia  effettuata in condizioni tali da

arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

  Su richiesta dell'interessato, il ministero della cultura popolare,

in  attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno

autorizzare  la utilizzazione del  disco o dell'apparecchio analogo

riproduttore  di suoni o  di voci, previ  accertamenti  tecnici e

disponendo,  se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause

che turbano la regolarità della utilizzazione.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO I.

     Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi

                              analoghi.

 

 

                              Art. 75.

 

  La durata di diritti previsti in questo capo è di trent'anni dalla

data  del deposito effettuato  a sensi dell'art. 77 e di non oltre

quaranta  anni dalla data di fabbricazione del disco originale o di

altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO I.

     Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi

                              analoghi.

 

 

                              Art. 76.

 

  Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo

riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio

se  non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio

le indicazioni stabilite dall'art. 62, in quanto applicabili.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO I.

     Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi

                              analoghi.

 

 

                              Art. 77.

 

  I diritti previsti  da questo capo  possono essere esercitati

soltanto  se sia stato  effettuato il deposito presso il ministero

della  cultura popolare, secondo  le norme del regolamento, di un

esemplare  del disco o dell'apparecchio per il quale si richiede la

protezione.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO I.

     Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi

                              analoghi.

 

 

                              Art. 78.

 

  é considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del

disco  originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di

suoni  o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle

voci.

  é considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene

la diretta registrazione originale.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO II.

             Diritti relativi alla emissione radiofonica.

 

 

                              Art. 79.

 

  Senza pregiudizio dei  diritti sanciti da questa legge a favore

degli  autori, dei produttori  di dischi fonografici ed apparecchi

analoghi    e  degli  attori,   l'esercente   il  servizio   della

radiodiffusione ha il diritto esclusivo:

    1° di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio;

    2° di registrare  a scopo di  lucro l'emissione radiofonica

trasmessa  o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi

riproduttori di suoni o di voci;

    3° di utilizzare  i dischi o apparecchi contemplati nel numero

precedente  per nuove trasmissioni  o ritrasmissioni o  per nuove

registrazioni.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO III.

  Diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori.

 

 

                              Art. 80.

 

  Agli  artisti  attori   o interpreti di  opere o composizioni

drammatiche  o letterarie, ed  agli artisti esecutori  di opere o

composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate

siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale

retribuzione  loro spettante per la recitazione, rappresentazione od

esecuzione,  il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque

diffonda   o  trasmetta  per  radiodiffusione,  telefonia o  altro

apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca

su  disco fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio

equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

  Uguale diritto loro  compete nei confronti  di chiunque con gli

stessi   mezzi diffonda o  riproduca successivamente l'opera  già

diffusa,  trasmessa, incisa, registrata  o riprodotta, ai sensi del

comma che precede.

  Tale diritto non  compete se la recitazione, rappresentazione od

esecuzione,  sono fatte per  la radiodiffusione, la telefonia, la

cinematografia,  l'incisione o la  registrazione sugli  apparecchi

meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.

  Egualmente nessun compenso è dovuto per le registrazioni su disco,

nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli art. 55

e 59.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO III.

  Diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori.

 

 

                              Art. 81.

 

  Gli artisti attori  od interpreti e gli artisti esecutori hanno

diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della

loro  recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di

pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

  Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.

  Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti

dall'applicazione  del presente articolo  sono regolate dalle norme

contenute nel comma primo dell'art. 54.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO III.

  Diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori.

 

 

                              Art. 82.

 

  Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si

comprendono  nella denominazione di artisti attori od interpreti e di

artisti esecutori:

    1° coloro che  sostengono nell'opera o composizione drammatica,

letteraria  o musicale, una parte di notevole importanza artistica,

anche se di artista esecutore comprimario;

   2° i direttori dell'orchestra o del coro;

    3° i complessi  orchestrali o corali, a condizione che la parte

orchestrale o corale abbia valore artistico di per sè stante e non di

semplice accompagnamento.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO III.

  Diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori.

 

 

                              Art. 83.

 

  Gli  artisti attori  o interpreti e  gli artisti esecutori che

sostengono  le prime parti  dell'opera o composizione drammatica,

letteraria  o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato

nella  diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o

rappresentazione  e venga stabilmente apposto sul disco fonografico,

sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO III.

  Diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori.

 

 

                              Art. 84.

 

  L'equo compenso previsto  all'art. 80 è determinato e liquidato

secondo le norme del regolamento.

  Il compenso per il complesso orchestrale o corale è corrisposto al

rappresentante  del complesso stesso  o a favore dell'ente o della

società  in cui esso  è organizzato. In ogni altro caso è devoluto

all'istituto   di  assistenza  e  di previdenza dell'associazione

sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO III.

  Diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori.

 

 

                              Art. 85.

 

  Il diritto a  compenso per le  riproduzioni della recitazione,

rappresentazione od esecuzione dura  venti anni a  partire dalla

suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO IV.

            Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.

 

 

                              Art. 86.

 

  All'autore di bozzetti  di scene teatrali che non costituiscono

opera  dell'ingegno  coperta dal  diritto di autore ai sensi delle

disposizioni  del titolo I, compete un diritto a compenso quando il

bozzetto  è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il

quale è stato composto.

  Questo  diritto  dura   cinque  anni  a   partire dalla prima

rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO V.

                  Diritti relativi alle fotografie.

 

 

                              Art. 87.

 

  Sono  considerate  fotografie  ai fini dell'applicazione  delle

disposizioni  di questo capo  le immagini di persone o di aspetti,

elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo

fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere

dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

  Non sono comprese  le fotografie di scritti, documenti, carte di

affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO V.

                  Diritti relativi alle fotografie.

 

 

                              Art. 88.

 

  Spetta  al  fotografo   il diritto esclusivo  di riproduzione,

diffusione   e  spaccio della  fotografia, salve le  disposizioni

stabilite  dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per

ciò  che riguarda il  ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle

fotografie  riproducenti  opere dell'arte figurativa, dei diritti di

autore sull'opera riprodotta.

  Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento

di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e

delle  finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore

di lavoro.

  La stessa norma  si applica, salvo patto contrario, a favore del

committente  quando si tratti di fotografia di cose in possesso del

committente  medesimo e salvo  pagamento a favore del fotografo, da

parte  di chi utilizza  commercialmente la riproduzione, di un equo

corrispettivo.

  Il ministro per  la cultura popolare, con le norme stabilite dal

regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso

dovuto da chi utilizza la fotografia.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO V.

                  Diritti relativi alle fotografie.

 

 

                              Art. 89.

 

  La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della

fotografia  comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti

previsti nell'articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al

cedente.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO V.

                  Diritti relativi alle fotografie.

 

 

                              Art. 90.

 

  Gli  esemplari  della   fotografia devono portare  le seguenti

indicazioni:

    1° il nome  del fotografo, o,  nel caso previsto  nel primo

capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del

committente;

    2° la data dell'anno di produzione della fotografia;

    3° il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

  Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro

riproduzione  non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi

indicati  agli art. 91  e 98, a meno che il fotografo non provi la

malafede del riproduttore.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO V.

                  Diritti relativi alle fotografie.

 

 

                              Art. 91.

 

  La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed

in  generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro

pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste

dal regolamento.

  Nella produzione deve  indicarsi il nome del fotografo e la data

dell'anno   della  fabbricazione,  se  risultano dalla fotografia

riprodotta.

  La riproduzione di  fotografie pubblicate su  giornali od altri

periodici,  concernenti persone o  fatti di attualità  od aventi

comunque pubblico  interesse, è  lecita contro pagamento di un equo

compenso.

  Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO V.

                  Diritti relativi alle fotografie.

 

 

                              Art. 92.

 

  Il  diritto  esclusivo  sulle fotografie dura  vent'anni dalla

produzione della fotografia.

  Per  fotografie  riproducenti   opere  dell'arte  figurativa  e

architettonica  o aventi carattere  tecnico o scientifico,  o di

spiccato  valore artistico il  termine di durata è quaranta anni, a

condizione  che sia effettuato  il deposito dell'opera  a termini

dell'art. 105.

  Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

  Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve

apporsi l'indicazione <<riproduzione riservata per quaranta anni>>.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO VI.

           Diritti relativi alla corrispondenza epistolare

                           ed al ritratto.

    Sezione I. -- Diritti relativi alle corrispondenze epistolari.

 

 

                              Art. 93.

 

  Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari

e  personali e gli  altri scritti  della medesima natura, allorchè

abbiano  carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della

vita  privata, non possono  essere pubblicati, riprodotti  od in

qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso

dell'autore,   e, trattandosi di  corrispondenze  epistolari e  di

epistolari, anche del destinatario.

  Dopo la morte  dell'autore o del destinatario occorre il consenso

del  coniuge e dei figli, o in loro mancanza, dei genitori; mancando

il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in

loro  mancanza, degli ascendenti  e dei discendenti fino al quarto

grado.

  Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia

tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico

ministero.

  é rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti

da scritto.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO VI.

           Diritti relativi alla corrispondenza epistolare

                           ed al ritratto.

    Sezione I. -- Diritti relativi alle corrispondenze epistolari.

 

 

                              Art. 94.

 

  Il consenso indicato  all'articolo  precedente non  è necessario

quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio

civile  o penale o  per esigenza di  difesa dell'onore o  della

reputazione personale o familiare.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO VI.

           Diritti relativi alla corrispondenza epistolare

                           ed al ritratto.

    Sezione I. -- Diritti relativi alle corrispondenze epistolari.

 

 

                              Art. 95.

 

  Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle

corrispondenze   epistolari che costituiscono  opere tutelate dal

diritto  di autore ed  anche se cadute in dominio pubblico. Non si

applicano  agli atti e  corrispondenze ufficiali  o agli atti  e

corrispondenze che presentano interesse di Stato.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO VI.

           Diritti relativi alla corrispondenza epistolare

                           ed al ritratto.

             Sezione II. -- Diritti relativi al ritratto.

 

 

                              Art. 96.

 

  Il ritratto di  una persona non può essere esposto, riprodotto o

messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni

dell'articolo seguente.

  Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni

del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO VI.

           Diritti relativi alla corrispondenza epistolare

                           ed al ritratto.

             Sezione II. -- Diritti relativi al ritratto.

 

 

                              Art. 97.

 

  Non  occorre il  consenso della persona  ritrattata quando la

riproduzione   dell'immagine   è  giustificata   dalla notorietà o

dall'ufficio  pubblico coperto, da  necessità di giustizia  o di

polizia,  da scopi scientifici,  didattici o culturali, o quando la

riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse

pubblico o svoltisi in pubblico.

  Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,

quando   l'esposizione   o  messa  in commercio rechi  pregiudizio

all'onore,   alla reputazione od  anche ad decoro  della persona

ritrattata.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                               CAPO VI.

           Diritti relativi alla corrispondenza epistolare

                           ed al ritratto.

             Sezione II. -- Diritti relativi al ritratto.

 

 

                              Art. 98.

 

  Salvo  patto  contrario,  il ritratto fotografico  eseguito su

commissione  può dalla persona  fotografata o dai suoi successori o

aventi  causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza

il  consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo,

da  parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo

corrispettivo.

  Il nome del fotografo, allorchè figuri sulla fotografia originaria,

deve essere indicato.

  Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO VII.

       Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.

 

 

                              Art. 99.

 

  All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori

analoghi,  che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,

compete,  oltre al diritto  esclusivo di riproduzione dei piani e

disegni  dei progetti medesimi,  il diritto ad un equo compenso a

carico  di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro

senza il suo consenso.

  Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra

il  piano o disegno  una dichiarazione di  riserva ed eseguire il

deposito  del piano o  disegno presso il  ministero della cultura

popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.

  Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni

dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO VIII.

     Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno

                             dell'opera,

  degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di oncorrenza

                               sleale.

 

 

                              Art. 100.

 

  Il titolo dell'opera,  quando individui l'opera stessa, non può

essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

  Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere

così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

  é vietata egualmente,  nelle stesse condizioni, la riproduzione

delle  rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in

modo   così costante da  individuare l'abituale e  caratteristico

contenuto della rubrica.

  Il titolo del  giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni

periodiche  non può essere  riprodotto in altre opere della stessa

specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata

la pubblicazione del giornale.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO VIII.

     Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno

                             dell'opera,

  degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di oncorrenza

                               sleale.

 

 

                              Art. 101.

 

  La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purchè non sia

effettuata  con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia

giornalistica e purchè se ne citi la fonte.

  Sono considerati atti illeciti:

    a) la riproduzione  o la radiodiffusione, senza autorizzazione,

dei    bollettini   di  informazioni   distribuiti   dalle  agenzie

giornalistiche  o di informazioni, prima che siano trascorse sedici

ore  dalla diramazione del bollettino stesso, e comunque, prima della

loro  pubblicazione  in un  giornale o altro periodico che ne abbia

ricevuto  la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinchè le

agenzie  abbiano azione contro  coloro che li abbiano illecitamente

utilizzati,   occorre che i  bollettini siano  muniti dell'esatta

indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

    b)  la riproduzione  sistematica di informazioni  o notizie,

pubblicate  o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali

o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

 

                              TITOLO II

                       Disposizioni sui diritti

            connessi all'esercizio del diritto di autore.

                              CAPO VIII.

     Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno

                             dell'opera,

  degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di oncorrenza

                               sleale.

 

 

                              Art. 102.

 

  é vietata come  atto di concorrenza  sleale, la riproduzione o

imitazione  sopra altre opere della medesima specie, delle testate,

degli  emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di

stampa   e  di ogni  altra particolarità di  forma o di  colore

nell'aspetto  dell'opera dell'ingegno, quando  detta riproduzione o

imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO I.

            Registri di pubblicità e deposito delle opere.

 

 

                              Art. 103.

 

  é istituito presso il ministero della cultura popolare un registro

pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

  L'ente italiano per  il diritto di  autore cura la tenuta di un

registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

  In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del

deposito  con la indicazione  del nome dell'autore, del produttore,

della  data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite

dal regolamento.

  La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza

dell'opera  e del fatto  della sua pubblicazione.  Gli autori e i

produttori  indicati  nel registro  sono reputati, sino  a prova

contraria,  autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Per   le opere cinematografiche  la presunzione si  applica alle

annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

  La  tenuta  dei   registri  di pubblicità  è disciplinata nel

regolamento.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO I.

            Registri di pubblicità e deposito delle opere.

 

 

                              Art. 104.

 

  Possono, altresì, essere  registrati nel registro, sull'istanza

della  parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli

atti  tra vivi che  trasferiscono  in tutto  o in parte i diritti

riconosciuti  da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti

di  godimento o di  garanzia, come pure gli atti di divisione o di

società relativi ai diritti medesimi.

  La registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico

od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge

o in altre leggi speciali.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO I.

            Registri di pubblicità e deposito delle opere.

 

 

                              Art. 105.

 

  Gli autori e  i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai

sensi  di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso

il ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o

del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

  Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui

non  sia stampata la  partitura d'orchestra, basterà una copia o un

esemplare  della riduzione per  canto e pianoforte o per pianoforte

solo.

  Per le fotografie  è escluso l'obbligo  del deposito, salvo il

disposto del secondo comma dell'art. 92.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO I.

            Registri di pubblicità e deposito delle opere.

 

 

                              Art. 106.

 

  L'omissione del deposito  non pregiudica l'acquisto e l'esercizio

del   diritto  di autore  sulle opere protette  a termini delle

disposizioni  del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle

convenzioni   internazionali,   salva,  per   le  opere straniere,

l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.

  L'omissione del deposito  impedisce l'acquisto o l'esercizio di

diritti  sulle opere contemplate  nel titolo II di questa legge, a

termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

  Il ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro

di  un esemplare o  di una copia  dell'opera di cui fu omesso il

deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                    Sezione I. -- Norme generali.

 

 

                              Art. 107.

 

  I diritti di  utilizzazione  spettanti agli  autori delle opere

dell'ingegno,    nonchè  i  diritti   connessi  aventi  carattere

patrimoniale,  possono essere acquistati,  alienati o trasmessi in

tutti  i modi e  forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione

delle norme contenute in questo capo.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                    Sezione I. -- Norme generali.

 

 

                              Art. 108.

 

  L'autore che abbia  compiuto diciotto anni di età ha capacità di

compiere  tutti gli atti giuridici relativi alle opere da esso create

e di esercitare le azioni che ne derivano.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                    Sezione I. -- Norme generali.

 

 

                              Art. 109.

 

  La cessione di  uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo

patto  contrario, la trasmissione  dei diritti di  utilizzazione,

regolati da questa legge.

  Tuttavia la cessione  di uno stampo, di un rame inciso o di altro

simile  mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo

patto  contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, semprechè

tale facoltà spetti al cedente.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                    Sezione I. -- Norme generali.

 

 

                              Art. 110.

 

  La trasmissione dei  diritti di utilizzazione deve essere provata

per iscritto.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                    Sezione I. -- Norme generali.

 

 

                              Art. 111.

 

  I  diritti  di   pubblicazione   dell'opera  dell'ingegno e  di

utilizzazione  dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di

pegno, pignoramento e sequestro, nè per atto contrattuale, nè per via

di esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.

  Possono  invece  essere  dati in pegno  o essere pignorati  o

sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera,

secondo le norme del codice di procedura civile.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                    Sezione I. -- Norme generali.

 

 

                              Art. 112.

 

  I  diritti  spettanti  all'autore, ad eccezione  di quelli di

pubblicare   un'opera  durante  la  vita di lui,  possono essere

espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                    Sezione I. -- Norme generali.

 

 

                              Art. 113.

 

  L'espropriazione  è disposta  per decreto reale, su proposta del

ministro  per la cultura  popolare, di concerto con il ministro per

l'educazione nazionale, sentito il consiglio di Stato.

  Nel decreto di  espropriazione od in altro successivo è stabilita

l'indennità spettante all'espropriato.

  Il decreto ha  forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli

aventi   diritto, che dei  terzi detentori delle  cose materiali

necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                    Sezione I. -- Norme generali.

 

 

                              Art. 114.

 

  Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello

Stato  è ammesso ricorso  in sede giurisdizionale al consiglio di

Stato,  tranne per le  controversie riguardanti l'ammontare delle

indennità,   le  quali  rimangono   di  competenza  dell'autorità

giudiziaria.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

            Sezione II. -- Trasmissione a causa di morte.

 

 

                              Art. 115.

 

  Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera,

quando  l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere

indiviso  fra gli eredi  per il periodo  di tre anni dalla morte

medesima,  salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o

più  coeredi, consenta ,  per gravi ragioni,  che la divisione si

effettui senza indugio.

  Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune

accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che

sarà  da essi fissata,  entro i limiti indicati nelle disposizioni

contenute nei codici.

  La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da

quelle che seguono.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

            Sezione II. -- Trasmissione a causa di morte.

 

 

                              Art. 116.

 

  L'amministrazione   e  la  rappresentanza  degli interessi  della

comunione  è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla

successione.

  Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si

accordano  sulla nomina medesima,  entro l'anno dall'apertura della

successione,  l'amministrazione  è conferita all'ente italiano per il

diritto  di autore, con decreto del tribunale del luogo dell'aperta

successione,  emanato su ricorso  di uno dei  coeredi o dell'ente

medesimo.

  La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla

nomina di un nuovo amministratore.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

            Sezione II. -- Trasmissione a causa di morte.

 

 

                              Art. 117.

 

  L'amministrazione  cura la  gestione dei diritti di utilizzazione

dell'opera.

  Non può però  autorizzare nuove edizioni,  traduzioni o altre

elaborazioni,  nonchè l'adattamento dell'opera alla cinematografia,

alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza

il  consenso degli eredi  rappresentanti  la maggioranza per valore

delle   quote  ereditarie,  salvi   i provvedimenti dell'autorità

giudiziaria  a tutela della  minoranza, secondo le norme del codice

civile in materia di comunione.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 118.

 

  Il  contratto  con  il quale l'autore  concede ad un  editore

l'esercizio  del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a

spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltrechè

dalle  disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali

di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 119.

 

  Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione

che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con

il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente

al momento del contratto.

  Salvo patto contrario,  si presume che siano stati trasferiti i

diritti esclusivi.

  Non  possono  essere  compresi i futuri  diritti eventualmente

attribuiti  da leggi posteriori,  che comportino una protezione del

diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

  Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti

di   utilizzazione   dipendenti  dalle   eventuali  elaborazioni e

trasformazioni   di  cui  l'opera   è suscettibile, compresi  gli

adattamenti   alla  cinematografia, alla  radiodiffusione  ed alla

registrazione su apparecchi meccanici.

  L'alienazione  di uno  o più diritti di utilizzazione non implica,

salvo  patto contrario, il  trasferimento  di altri diritti che non

siano  necessariamente  dipendenti dal  diritto trasferito, anche se

compresi,   secondo le disposizioni  del titolo I,  nella stessa

categoria di facoltà esclusive.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 120.

 

  Se il contratto  ha per oggetto opere che non sono state ancora

create si devono osservare le norme seguenti:

    1° è nullo  il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o

categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

    2° senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro

o  di impiego, i  contratti concernenti l'alienazione dei diritti

esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata

superiore ai dieci anni;

    3° se fu  determinata l'opera  da creare, ma non fu fissato il

termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre

il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di

un  termine. Se il  termine fu  fissato, l'autorità giudiziaria ha

facoltà di prorogarlo.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 121.

 

  Se l'autore muore  o si  trova nella impossibilità di condurre

l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sè stante è stata

compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto

il contratto, oppure di consideralo compiuto per la parte consegnata,

pagando   un  compenso  proporzionato,  salvo che l'autore  abbia

manifestato  o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se

non  compiuta interamente, o  uguale volontà sia manifestata dalle

persone indicate nell'art. 23.

  Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi

l'opera  incompiuta non può  essere ceduta ad altri, sotto pena del

risarcimento del danno.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 122.

 

  Il contratto di  edizione può essere  <<per edizione>> o  <<a

termine>>.

  Il contratto <<per edizione>> conferisce all'editore il diritto di

eseguire  una o più  edizioni entro  vent'anni dalla consegna del

manoscritto completo.

  Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il

numero  degli esemplari di  ogni edizione. Possono tuttavia essere

previste  più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e

del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

  Se mancano tali  indicazioni si intende che il contratto ha per

oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

  Il contratto di  edizione <<a termine>> conferisce all'editore di

eseguire  quel numero di  edizioni che stima necessario durante il

termine,  che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di

esemplari  per edizione, che  deve essere indicato nel contratto, a

pena  di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni

non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

    enciclopedie, dizionari;

    schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili,

ad uso industriale;

    lavori di cartografia;

    opere drammatico-musicali e sinfoniche.

  In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire

le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 123.

 

  Gli esemplari dell'opera  sono contrassegnati in conformità delle

norme stabilite dal regolamento.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 124.

 

  Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato

ad   avvisare  l'autore  dell'epoca   presumibile  dell'esaurimento

dell'edizione  in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca

stessa.

  Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no

procedere ad una nuova edizione.

  Se l'editore ha  dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o

se,  avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non

vi   procede nel termine  di due anni  dalla notifica di  detta

dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

  L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova

edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 125.

 

  L'autore è obbligato:

    1° a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto

e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

    2° a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta

la durata del contratto.

  L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze

di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 126.

 

  L'editore è obbligato:

    1° a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore,

ovvero  anonima o pseudonima,  se ciò è previsto nel contratto, in

conformità  dell'originale  e secondo  le buone norme della tecnica

editoriale;

    2° a pagare all'autore i compensi pattuiti.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 127.

 

  La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro

il  termine fissato dal  contratto; tale termine  non può essere

superiore  a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna

all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

  In  mancanza di  termini contrattuali, la  pubblicazione  o la

riproduzione  dell'opera deve aver  luogo non oltre due anni dalla

richiesta  scritta fattane all'editore.  L'autorità giudiziaria può

peraltro  fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla

natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

  é nullo ogni  patto che contenga rinuncia alla fissazione di un

termine  o che contenga fissazione di un termine superiore al termine

massimo sopra stabilito.

  Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 128.

 

  Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa

pubblicare  o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello

stabilito   dal  giudice,  l'autore  ha diritto di  domandare la

risoluzione del contratto.

  L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione,

non  superiore alla metà  del termine predetto, subordinandola, ove

occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la

pronuncia  di risoluzione soltanto  ad una parte del contenuto del

contratto.

  Nel  caso di  risoluzione totale l'acquirente  deve restituire

l'originale  dell'opera ed è  obbligato al risarcimento dei danni a

meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado

la dovuta diligenza.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 129.

 

  L'autore può indurre nell'opera tutte le modificazioni che crede,

purchè  non ne alterino  il carattere e la destinazione, fino a che

l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le

maggiori spese derivanti dalla modificazione.

  L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.

L'editore  deve interpellarlo in  proposito prima di procedere alle

nuove  edizioni. In difetto  di accordo tra le parti il termine per

eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.

  Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una

nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla

aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e

distinguere l'opera dell'aggiornatore.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 130.

 

  Il   compenso  spettante   all'autore   è  costituito   da  una

partecipazione,  calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una

percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia

il  compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le

edizioni di:

    dizionari,   enciclopedie,  antologie,  ed   altre  opere  in

collaborazione;

    traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

    discorsi o conferenze;

    opere scientifiche;

    lavori di cartografia;

    opere musicali o drammatico-musicali;

    opere delle arti figurative.

  Nei contratti a  partecipazione  l'editore è obbligato a rendere

conto annualmente delle copie vendute.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 131.

 

  Nel contratto di  edizione il prezzo  di copertina è  fissato

dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi

al   prezzo fissato o  modificato dall'editore, se  sia tale da

pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 132.

 

  L'editore  non  può   trasferire ad altri,  senza il consenso

dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure

nel  caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i

diritti  dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia

pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 133.

 

  Se l'opera non  trova smercio sul  mercato al prezzo fissato,

l'editore  prima di svendere gli esemplari stessi o sottoprezzo o di

mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli

per   un  prezzo  calcolato  su quello ricavabile  dalla vendita

sottoprezzo o ad uso di macero.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 134.

 

  I contratti di edizione si estinguono:

    1° per il decorso del termine contrattuale;

    2° per l'impossibilità  di portarli a  compimento a cagione

dell'insuccesso dell'opera;

    3° per la  morte dell'autore,  prima che l'opera sia compiuta,

salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;

    4° perchè l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa

in  commercio per effetto  di una decisione  giudiziaria o di una

disposizione di legge;

    5° nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso

previsto dall'art. 133;

    6° nel caso  di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle

disposizioni della sezione quinta di questo capo.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

                Sezione III. -- Contratto di edizione.

 

 

                              Art. 135.

 

  Il  fallimento dell'editore  non determina la  risoluzione del

contratto di edizione.

  Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro

un  anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio

dell'azienda  editoriale o non  la cede  ad un altro editore nelle

condizioni indicate nell'articolo 132.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

    Sezione IV. -- Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

 

 

                              Art. 136.

 

  Il  contratto  con  il quale l'autore  concede la facoltà  di

rappresentare  in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale,

coreografica,  pantomimica o qualunque  altra opera destinata alla

rappresentazione,  è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute

nei  codici, dalle disposizioni  generali di questo  capo e dalle

disposizioni particolari che seguono.

  Salvo patto contrario,  la concessione di  detta facoltà non è

esclusiva e non è trasferibile ad altri.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

    Sezione IV. -- Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

 

 

                              Art. 137.

 

  L'autore è obbligato:

    1° a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata

pubblicata per le stampe;

    2° a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta

la durata del contratto.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

    Sezione IV. -- Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

 

 

                              Art. 138.

 

  Il concessionario è obbligato:

    1° a rappresentare  l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o

variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico,

nelle  forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del

nome dell'eventuale traduttore o riduttore;

    2° a lasciare invigilare la rappresentazione dell'autore;

    3° a non  mutare, senza  gravi motivi, i principali interpreti

dell'opera  e i direttori  dell'orchestra  e dei  cori, se furono

designati d'accordo con l'autore.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

    Sezione IV. -- Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

 

 

                              Art. 139.

 

  Per la rappresentazione  dell'opera si applicano le norme degli

articoli  127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al

secondo  comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando

si tratti di opere drammatico-musicali.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

    Sezione IV. -- Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

 

 

                              Art. 140.

 

  Se   il cessionario  del diritto di  rappresentazione  trascura,

nonostante  la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare

l'opera  dopo una prima  rappresentazione,  od un  primo ciclo di

rappresentazioni,  l'autore della parte  musicale o letteraria che

dimostri  la colpa del  cessionario,  ha diritto  di chiedere la

risoluzione  del contratto, con  le conseguenze stabilite nel terzo

comma dell'art. 128.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

    Sezione IV. -- Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

 

 

                              Art. 141.

 

  Il contratto che  ha per oggetto l'esecuzione di una composizione

musicale  è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto

siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

            Sezione V. -- Ritiro dell'opera dal commercio.

 

 

                              Art. 142.

 

  L'autore, qualora concorrano  gravi ragioni morali, ha diritto di

ritirare  l'opera dal commercio,  salvo l'obbligo di indennizzare

coloro  che hanno acquistati  i diritti di riprodurre, diffondere,

eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

  Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

  Agli  effetti dell'esercizio  di questo diritto  l'autore deve

notificare  il suo intendimento alle persone alla quali ha ceduto i

diritti  ed al ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica

notizia   dell'intendimento   medesimo  nelle forme stabilite  dal

regolamento.

  Entro il termine  di un anno a decorrere dall'ultima data delle

notifiche   e  pubblicazioni,  gli  interessati possono ricorrere

all'autorità  giudiziaria per opporsi  all'esercizio  della pretesa

dell'autore  o per ottenere  la liquidazione ed il risarcimento del

danno.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

            Sezione V. -- Ritiro dell'opera dal commercio.

 

 

                              Art. 143.

 

  L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni

morali  invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione,

diffusione,  esecuzione, rappresentazione o  spaccio dell'opera, a

condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati,

fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

  L'autorità giudiziaria può  anche pronunciare provvisoriamente il

divieto  con decreto su  ricorso, se sussistono ragioni di urgenza,

prima   della  decadenza del  termine indicato nell'ultimo  comma

dell'articolo  precedente, previo, occorrendo,  il pagamento di una

idonea cauzione.

  Se l'indennità non  è pagata nel  termine fissato dall'autorità

giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.

  La  continuazione  della  riproduzione,  diffusione, esecuzione,

rappresentazione  o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per

ricorrere   all'autorità   giudiziaria, previsto nell'ultimo  comma

dell'articolo   precedente,  dopo dichiarato  sospeso il commercio

dell'opera,  è soggetto alle  sanzioni civili e penali comminate da

questa legge per le violazioni del diritto di autore.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 144.

 

  Gli autori delle  opere delle arti figurative, realizzate a mezzo

della  pittura, della scultura,  del disegno e della stampa, hanno

diritto  ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica

degli  esemplari originali delle opere stesse, quale presunto maggior

valore   conseguito   dall'esemplare in  confronto del suo  prezzo

originario di alienazione.

  L'organizzatore  della vendita,  il venditore e l'acquirente sono,

tuttavia,  ammessi a provare  che tale vendita  pubblica non fu

preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero

che  il prezzo originario  di alienazione non fu inferiore a quello

conseguito nella vendita pubblica.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 145.

 

  Gli autori delle  opere indicate nell'articolo precedente hanno

altresì  diritto ad una  percentuale sul  maggior valore che gli

esemplari  originali   delle proprie  opere abbiano ulteriormente

conseguito  nelle successive vendite  pubbliche, ragguagliata alla

differenza  tra i prezzi  dell'ultima vendita pubblica e di quella

immediatamente precedente.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 146.

 

  Le  percentuali previste  dai precedenti articoli  sono dovute

soltanto  se il prezzo  di vendita sia superiore a lire 1000 per i

disegni  e le stampe, a lire 5000 per le pitture e a lire 10.000 per

le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 147.

 

  Se il prezzo  dell'esemplare  originale delle  opere previste in

questa  sezione, conseguito in  qualsiasi vendita, non considerata

pubblica  da questa legge,  raggiunga lire 4000 per i disegni e le

stampe,  lire 30.000 per  le pitture, lire 40.000 per le sculture e

superi  il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque

effettuata,  tale maggior valore  è attribuito in misura del 10 per

cento  agli autori delle  opere ed è  a carico  del proprietario

venditore.

  Agli  autori medesimi  incombe la prova  del prezzo raggiunto

dall'esemplare  e del concorso  delle condizioni previste da questo

articolo.

  La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi

a  sua volta di  avere acquistato l'esemplare  ad un prezzo non

inferiore alla metà di quello da lui realizzato.

  Per  la  determinazione   del maggior valore  si applicano le

disposizioni dell'art. 145.

  Le disposizioni di  questo articolo non si applicano alle opere

anonime  o pseudonime, salvo  per queste ultime, quanto è disposto

dall'art. 8 della presente legge.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 148.

 

  Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si

considerano  opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma

non  le riproduzioni comunque  eseguite. Per quanto  riguarda in

particolare   le stampe, si  considerano originali quelle  tratte

dall'incisione originaria e firmate dall'autore.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 149.

 

  Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

    a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate

ai  sensi del regio  decreto-legge  21 gennaio  1934-XII, n. 454,

convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;

    b) le vendite giudiziarie;

    c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

    d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per

l'incanto,  ma sottratte alla  gara mediante preventiva trattativa

privata;

    e) le vendite  effettuate in occasione  di mostre personali,

organizzate od eseguite da terzi.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 150.

 

  I diritti previsti  dagli art. 144,  145, 146 e  147 spettano

all'autore,  e, dopo la  sua morte, in  mancanza di disposizioni

testamentarie,  al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai

primi  tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei

successori   sopra  indicati, essi  sono devoluti alla  cassa di

previdenza  e di assistenza  del sindacato nazionale fascista delle

belle arti.

  Tali  diritti  durano   per tutta la  vita dell'autore e  per

cinquant'anni  dopo la sua  morte e non possono formare oggetto di

alienazione o di preventiva rinuncia.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 151.

 

  La percentuale dovuta  sul prezzo della prima vendita pubblica a

termini  dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino

alla  somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente

tale  prezzo e sino  alle lire  100.000 e del cinque per cento per

l'eccedenza ulteriore di prezzo.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 152.

 

  Le percentuali sul  maggior valore dovute a termini dell'articolo

145 sono così determinate:

 

XTAB

 

     2 per cento per aumenti di valore non eccedenti  L.   10.000

     3    >>   per aumenti di valore superiori a    L.   10.000

     4    >>          >>          >>       >>      L.   30.000

     5    >>          >>          >>        >>      L.  50.000

     6    >>          >>          >>        >>      L.  75.000

     7    >>          >>          >>        >>      L. 100.000

     8   >>           >>          >>       >>      L.  125.000

     9    >>          >>          >>        >>      L. 150.000

    10    >>          >>          >>        >>      L. 175.000

 

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 153.

 

  Chi legalmente presiede  alla vendita pubblica delle opere delle

arti  figurative contemplate in  questa sezione ha  l'obbligo di

prelevare   dal prezzo di  vendita degli esemplari  originali le

percentuali  dovute ai sensi  degli art. 144 e 145 e di versarne il

relativo  importo all'ente italiano  per il diritto di autore, nel

termine stabilito dal regolamento.

  Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi

presiede  la vendita è  costituito depositario, ed ogni effetto di

legge, delle somme prelevate.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 154.

 

  Le opere d'arte  che in una  vendita pubblica abbiano raggiunto

almeno  il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a

cura  di chi legalmente presiede alla vendita, all'ente italiano per

il  diritto di autore.  Questo provvede alla relativa registrazione

nelle forme stabilite dal regolamento.

  L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera

salvo impugnativa di falso.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                               CAPO II.

              Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

      Sezione VI. -- Diritti dell'autore sull'aumento di valore

                  delle opere delle arti figurative.

 

 

                              Art. 155.

 

  I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere

modificati  con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1,

della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 156.

 

  Chi  ha  ragione  di temere la  violazione di un  diritto di

utilizzazione  economica a lui  spettante in virtù di questa legge,

oppure  intende impedire la  continuazione  o la ripetizione di una

violazione  già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il

suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

  L'azione è  regolata dalle  norme di questa  sezione e dalle

disposizioni del codice di procedura civile.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 157.

 

  Chi si trova  nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di

esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera

cinematografica,   o  di  un'opera  o composizione musicale,  può

richiedere  al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite

dal  regolamento,  la proibizione  della  rappresentazione o  della

esecuzione,  ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da

esso prestato.

  Il prefetto provvede  sulla richiesta, in base alle notizie e ai

documenti    a   lui  sottoposti,   permettendo   o  vietando   la

rappresentazione  o l'esecuzione, salvo  alla parte interessata di

adire  l'autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua

competenza.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 158.

 

  Chi venga leso  nell'esercizio  di un  diritto di utilizzazione

economica  a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia

distrutto  o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o

per ottenere il risarcimento del danno.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 159.

 

  La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non

può  avere per oggetto  che gli esemplari  o copie illecitamente

riprodotte   o diffuse, nonchè  gli apparecchi impiegati  per la

riproduzione  o diffusione, che, per loro natura, non possono essere

adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

  Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui

si  tratta può essere  impiegata per una  diversa riproduzione o

diffusione,  l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di

questa parte nel proprio interesse.

  Se l'esemplare o  la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si

chiede   la rimozione o  la distruzione, hanno  singolare  pregio

artistico  o scientifico, il  giudice ne può ordinare d'ufficio il

deposito in un pubblico museo.

  Il danneggiato può  sempre chiedere che gli esemplari, le copie e

gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un

determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

  I provvedimenti della  distruzione e della  aggiudicazione  non

colpiscono  gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona

fede per uso personale.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 160.

 

  La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo

anno  della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il

sequestro  dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata

medesima.  Qualora siano stati  risarciti i danni  derivati dalla

violazione  del diritto il sequestro può essere autorizzato anche ad

una data anteriore a quella sopraindicata.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 161.

 

  Agli effetti dell'esercizio  delle azioni previste negli articoli

precedenti,   può  essere  ordinata  dall'autorità  giudiziaria la

descrizione,  l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò

che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

  Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal

contributo  di più persone,  salvo i casi di particolare gravità o

quando  la violazione del  diritto di autore è imputabile a tutti i

coautori.

  L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente

gravi,  il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del

prodotto contestato.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 162.

 

  I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati,

su  ricorso della parte  interessata,  con decreto del pretore del

mandamento  dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per

qualunque  valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel

qual  caso sono autorizzati  con decreto del pretore o del giudice

istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.

  Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso,

essere autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi.

  Con lo stesso  decreto può essere  imposta al richiedente  la

prestazione di una idonea cauzione.

  Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'autorità giudiziaria prima

di  provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio per

sommarie  informazioni la parte a carico della quale il provvedimento

dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio della

parte istante.

  Il decreto è notificato, prima dell'esecuzione o contemporaneamente

alla  esecuzione stessa, alla  parte contro la  quale deve essere

eseguito.  La esecuzione è fatta per mezzo di ufficiale giudiziario

con  l'assistenza,  ove occorra,  di uno o più periti, nominati nel

decreto suddetto.

  Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all'esecuzione

del  decreto le limitazioni  di giorni e di ore fissate per atti di

questa natura dal codice di procedura civile.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 163.

 

  Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro,

ai  fini dell'esercizio della  giustizia penale, i  provvedimenti

previsti  nei precedenti articoli  perdono ogni efficacia,  senza

bisogno  di pronuncia dell'autorità giudiziaria, qualora entro otto

giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al

giudice   competente il giudizio  di convalida dei  provvedimenti

medesimi contro colui ai danni del quale si è proceduto.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 164.

 

  Se le azioni  previste in questa sezione e nella seguente possono

essere  promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli

art. 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

    1° i funzionari  appartenenti agli enti sopramenzionati possono

esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto

senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;

    2° l'ente di  diritto pubblico è  dispensato dall'obbligo di

prestare  cauzione per la  esecuzione degli atti per i quali questa

cautela è prescritta o autorizzata;

    3° l'ente di  diritto pubblico può valersi del procedimento di

ingiunzione  nelle condizioni previste  dagli art. 3 e 12 del regio

decreto  7 agosto 1936-XIV,  n. 1531, secondo le disposizioni del

regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale

autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti

negli articoli suddetti.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 165.

 

  L'autore dell'opera oggetto  del diritto di utilizzazione, anche

dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire

nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 166.

 

  Sull'istanza  della parte interessata, o di ufficio, il giudice può

ordinare   che la sentenza  venga pubblicata per  la sola parte

dispositiva  in uno o  più giornali ed anche ripetutamente a spese

della parte soccombente.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 167.

 

  I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge

possono  anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel

possesso legittimo, dei diritti stessi.

 

    § 2. -- Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio

                         del diritto morale.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 168.

 

  Nei  giudizi concernenti  l'esercizio del diritto  morale sono

applicabili,  in quanto lo consente la natura di questo diritto, le

norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle

disposizioni dei seguenti articoli.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 169.

 

  L'azione a difesa  dell'esercizio  dei diritti che si riferiscono

alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione

e   distruzione   solo  quando   la  violazione non  possa essere

convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera

delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa

o con altri mezzi di pubblicità.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione I. -- Difese e sanzioni civili.

    § 1. -- Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

 

 

                              Art. 170.

 

  L'azione a difesa  dei diritti che si riferiscono all'integrità

dell'opera  può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare

deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non

sia  possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a

spese   della  parte interessata  ad evitare la  rimozione o la

distruzione.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione II. -- Difese e sanzioni penali.

 

 

                              Art. 171.

 

  é punito con  la multa da lire 500 a lire 20.000 chiunque, senza

averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

    a) riproduce, trascrive,  recita in pubblico, diffonde, vende o

mette  in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne

rivela  il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette

in    circolazione    nel  regno   esemplari  prodotti  all'estero

contrariamente alla legge italiana;

    b) rappresenta, esegue  o recita in pubblico o diffonde con o

senza  variazioni od aggiunte,  un'opera altrui adatta a pubblico

spettacolo  od una composizione  musicale. La rappresentazione  o

esecuzione    comprende    la   proiezione    pubblica    dell'opera

cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali

inserite  nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante

altoparlante in pubblico;

    c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una

delle forme di elaborazione previste da questa legge;

    d) riproduce un  numero di esemplari o esegue o rappresenta un

numero  di esecuzioni o  di rappresentazioni maggiore di quello che

aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

    e) riproduce con  qualsiasi processo di duplicazione dischi o

altri apparecchi analoghi o li smercia;

    f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o

registra  in dischi fonografici  o altri apparecchi  analoghi le

trasmissioni   o ritrasmissioni radiofoniche  o smercia i  dischi

fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

  La pena è  della reclusione  fino ad un anno o della multa non

inferiore  a lire 5000  se i reati di cui sopra sono commessi sopra

un'opera   altrui  non destinata  alla pubblicazione, ovvero  con

usurpazione  della paternità dell'opera,  ovvero con deformazione,

mutilazione  o altra modificazione  dell'opera medesima, qualora ne

risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione II. -- Difese e sanzioni penali.

 

 

                              Art. 172.

 

  Se i fatti  preveduti nell'articolo precedente sono commessi per

colpa la pena è dell'ammenda sino a lire 10.000.

  Con la stessa pena è punito chiunque:

    a)  esercita l'attività  di intermediario in  violazione del

disposto degli art. 180 e 183;

    b) non ottempera agli obblighi previsti negli art. 153 e 154;

    c) viola le norme degli art. 175 e 176.

  é punito con  l'ammenda fino a lire 2000 chiunque violi le norme

degli art. 177 e 178.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione II. -- Difese e sanzioni penali.

 

 

                              Art. 173.

 

  Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando

il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o

da altre leggi.

 

                              TITOLO III

                         Disposizioni comuni.

                              CAPO III.

                    Difese e sanzioni giudiziarie.

               Sezione II. -- Difese e sanzioni penali.

 

 

                              Art. 174.

 

  Nei giudizi penali  regolati da questa sezione la persona offesa,

costituitasi  parte civile, può  sempre chiedere al giudice penale

l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli art.

159 e 160.

 

                              TITOLO IV

                          Diritto demaniale.

 

 

                              Art. 175.

 

  Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera

adatta  a pubblico spettacolo  o di una opera musicale, quando, per

qualsiasi   motivo,  essa sia  di pubblico dominio,  deve essere

corrisposto  allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde

l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale

sugli  incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla

parte   che l'opera occupa  nella rappresentazione, esecuzione o

radiodiffusione   complessiva,   qualunque  sia   lo  scopo  della

rappresentazione,  esecuzione o radiodiffusione  e qualunque sia il

paese di origine dell'opera.

  L'ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale

da  emanarsi a norma  dell'art. 3, n.  1, della legge 31 gennaio

1926-IV, n. 100.

  La  determinazione dell'ammontare del  diritto demaniale sulla

esecuzione   di  pezzi  staccati  di opere musicali  o di brevi

composizioni,  è attribuita all'ente  italiano per il  diritto di

autore,  secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare

del  compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere

tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

 

                              TITOLO IV

                          Diritto demaniale.

 

 

                              Art. 176.

 

  Il diritto demaniale  è dovuto anche  sulle rappresentazioni od

esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate

delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In

tal  caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione,

l'ammontare  del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto

sarebbe  dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto

per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale.

 

                              TITOLO IV

                          Diritto demaniale.

 

 

                              Art. 177.

 

  Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche,

didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve

essere corrisposto dall'editore, a favore della cassa di assistenza e

di  previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3

per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui

prezzo  non è superiore  a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per

cento.

  Sullo spaccio di  esemplari di elaborazioni tutelate dalle opere

suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà.

 

                              TITOLO IV

                          Diritto demaniale.

 

 

                              Art. 178.

 

  Ai fini della  corresponsione  del diritto previsto all'articolo

precedente,  ogni esemplare delle  opere suddette destinate  allo

spaccio  deve essere contrassegnato dall'ente italiano per il diritto

di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

  Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto

secondo le norme del regolamento.

 

                              TITOLO IV

                          Diritto demaniale.

 

 

                              Art. 179.

 

  La corresponsione del  diritto previsto nell'art. 177 può essere

effettuata   globalmente   mediante  convenzione stipulata  tra le

associazioni sindacali interessate.

 

                               TITOLO V

       Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio

                        dei diritti di autore.

 

 

                              Art. 180.

 

  L'attività di intermediario,  comunque attuata, sotto ogni forma

diretta    o   indiretta  di   intervento,   mediazione,  mandato,

rappresentanza  ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di

rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e

di  riproduzione  meccanica e  cinematografica  di opere tutelate, è

riservata in via esclusiva all'ente italiano per il diritto di autore

(E.I.D.A.).

  Tale attività è esercitata per effettuare:

    1° la concessione,  per conto e  nell'interesse  degli aventi

diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di

opere tutelate;

    2° la percezione  dei proventi derivanti  da dette licenze ed

autorizzazioni;

    3° la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

  L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme stabilite

dal  regolamento in quei  paesi stranieri nei  quali esso ha una

rappresentanza organizzata.

  La suddetta esclusività  di poteri non  pregiudica la facoltà

spettante  all'autore, ai suo  successori o  agli aventi causa, di

esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

  Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma

una  quota parte deve  essere in ogni caso riservata all'autore. I

limiti   e le modalità  della ripartizione sono  determinati dal

regolamento.

  Quando, però, i  diritti di utilizzazione  economica dell'opera

possono  dar luogo a  percezione di proventi in paesi stranieri in

favore  di cittadini italiani  domiciliati o residenti nel regno,

nell'Africa  italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di

tali  diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione dei

proventi,  trascorso un anno  dalla loro esigibilità  è conferito

all'ente  italiano per il diritto di autore il potere di esercitare i

diritti  medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi

successori od aventi causa.

  I proventi di  cui al precedente comma, riscossi dall'E.I.D.A.,

detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli

aventi  diritto, per un periodo di tre anni, trascorso questo termine

senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati

alla confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per

scopi   di assistenza alle  categorie degli autori,  scrittori e

musicisti.

 

                               TITOLO V

       Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio

                        dei diritti di autore.

 

 

                              Art. 181.

 

  Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle

demandategli da questa legge o da altre disposizioni, l'ente italiano

per il diritto di autore può esercitare altri compiti connessi con la

protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

  L'ente può assumere  per conto dello Stato o di enti pubblici o

privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi,

diritti.

 

                               TITOLO V

       Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio

                        dei diritti di autore.

 

 

                              Art. 182.

 

  L'ente italiano per  il diritto di  autore è sottoposto  alla

vigilanza  del ministero della cultura popolare, secondo le norme del

regolamento.

  Il suo statuto  è approvato con  decreto reale, su proposta del

ministro  per la cultura popolare, con quelli per gli affari esteri,

per  l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e

per l'educazione nazionale.

 

                               TITOLO V

       Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio

                        dei diritti di autore.

 

 

                              Art. 183.

 

  L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie

e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è

sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero della cultura

popolare, secondo le norme del regolamento.

  A  tale autorizzazione  non è sottoposto  l'autore ed i  suoi

successori per causa di morte.

  Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

  L'esercizio   della  attività  di collocamento è  soggetto alla

vigilanza  del ministero della cultura popolare, secondo le norme del

regolamento.

 

                               TITOLO V

       Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio

                        dei diritti di autore.

 

 

                              Art. 184.

 

  Chiunque collochi in  paesi stranieri opere italiane drammatiche,

non  musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'ente italiano

per  gli scambi teatrali,  il quale trasmette mensilmente l'elenco

delle  denuncie ricevute al ministero della cultura popolare con le

eventuali osservazioni e proposte.

  L'ente italiano per  gli scambi teatrali esercita inoltre altre

funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

  All'ente  italiano  per  gli scambi teatrali  si applicano le

disposizioni dell'art. 182.

 

                              TITOLO VI

                  Sfera di applicazione della legge.

 

 

                              Art. 185.

 

  Questa legge si  applica a tutte  le opere di autori italiani,

dovunque  pubblicate per la  prima volta,  salve le disposizioni

dell'art. 189.

  Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in

Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

  Può essere applicata  ad opere di autori stranieri, fuori delle

condizioni  di protezione indicate  nel comma precedente,  quando

sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

 

                              TITOLO VI

                  Sfera di applicazione della legge.

 

 

                              Art. 186.

 

  Le  convenzioni internazionali  per la protezione  delle opere

dell'ingegno  regolano la sfera di applicazione di questa legge alle

opere di autori stranieri.

  Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di

parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di

equivalenza  di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli

seguenti.

 

                              TITOLO VI

                  Sfera di applicazione della legge.

 

 

                              Art. 187.

 

  In difetto di  convenzioni internazionali, le  opere di autori

stranieri  che non rientrano  nelle condizioni previste nel secondo

comma  dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge,

a  condizione che lo  Stato di  cui è cittadino l'autore straniero

conceda  alle opere di autori italiani una protezione effettivamente

equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

  Se lo straniero  è apolide o di nazionalità controversa, la norma

del  comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata

pubblicata per la prima volta.

 

                              TITOLO VI

                  Sfera di applicazione della legge.

 

 

                              Art. 188.

 

  L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata

e  regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1,

della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

  La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun

caso  eccedere quella di  cui l'opera gode  nello Stato di cui è

cittadino l'autore straniero.

  Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione

un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in

Italia ad una norma equivalente.

  Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione

dell'adempimento  di formalità, di  dichiarazioni  di riserva o di

depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera

straniera  è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate

col decreto reale.

  Il decreto reale  può altresì sottoporre la protezione dell'opera

straniera   all'adempimento   di  altre   particolari   formalità o

condizioni.

 

                              TITOLO VI

                  Sfera di applicazione della legge.

 

 

                              Art. 189.

 

  Le   disposizioni   dell'art.    185  si  applicano   all'opera

cinematografica,  al disco fonografico  o apparecchio analogo, ai

diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia

ed  alle opere dell'ingegneria,  in quanto si  tratti di opere o

prodotti  realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a

termini di questa legge o di altra legge speciale.

  In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette

opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli art. 186, 187 e 188.

 

                              TITOLO VII

       Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

 

 

                              Art. 190.

 

  é istituito presso il ministero della cultura popolare un comitato

consultivo permanente per il diritto di autore.

  Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto

di  autore o ad  esso connesse e dà pareri sulle questioni relative

quando ne sia richiesto dal ministro per la cultura popolare o quando

sia prescritto da speciali disposizioni.

 

                              TITOLO VII

       Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

 

 

                              Art. 191.

 

  Il comitato è composto:

    a) di un  presidente designato  dal ministro per  la cultura

popolare;

    b) dei vice  presidenti delle corporazioni delle professioni e

delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

    c) di un rappresentante del P.N.F.;

    d) di un  rappresentante dei  ministeri degli affari esteri,

dell'Africa  italiana, di grazia  e giustizia, delle finanze, delle

corporazioni  e di due rappresentanti del ministero dell'educazione

nazionale;

    e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia,

per  la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la

televisione   del ministero della  cultura popolare, e  del capo

dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;

    f) dei presidenti  delle confederazioni dei professionisti ed

artisti  e degli industriali,  e di tre rappresentanti per ciascuna

delle  confederazioni  suddette particolarmente competenti in materia

di   diritto  di  autore,   nonchè  di  un  rappresentante della

confederazione   dei  lavoratori  dell'industria,  designato dalla

federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

    g) del presidente dell'ente italiano per il diritto di autore;

    h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal

ministro per la cultura popolare.

  I membri del comitato sono nominati con decreto del ministro per la

cultura popolare e durano in carica un quadriennio.

 

                              TITOLO VII

       Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

 

 

                              Art. 192.

 

  Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data

stabilita   dal  ministro  per   la cultura popolare  ed in via

straordinaria  tutte le volte  che ne sarà richiesto dal ministro

stesso.

 

                              TITOLO VII

       Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

 

 

                              Art. 193.

 

  Il comitato può  essere convocato: a) in adunanza generale; b) in

commissioni speciali.

  Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le

commissioni  speciali sono costituite  per lo studio di determinate

questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

  Il ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del

comitato,  può invitare alla  riunioni anche persone  estranee al

comitato,  particolarmente  competenti nelle questioni da esaminare,

senza diritto a voto.

 

                              TITOLO VII

       Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

 

 

                              Art. 194.

 

  La segreteria è  affidata al capo  dell'ufficio della proprietà

letteraria,  scientifica ed artistica  presso il ministero  della

cultura popolare.

 

                              TITOLO VII

       Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

 

 

                              Art. 195.

 

  Ai membri del  comitato sono corrisposti gettoni di presenza per

ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 196.

 

  é considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono

esercitati  per la prima  volta i diritti di utilizzazione previsti

negli art. 12 e seguenti di questa legge.

  Nei riguardi delle  opere dell'arte figurativa, delcinema, del

disco  fonografico o di  altro apparecchio analogo riproduttore di

suoni  o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata

dalla  sua forma materiale,  si considera come equivalente al luogo

della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 197.

 

  I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono

sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 198.

 

  Nel bilancio di previsione del ministero della cultura popolare è

stanziata,  in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare

dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire

un  milione, sui proventi del diritto previsto dagli art. 175 e 176,

da  erogarsi, con le  modalità stabilite dal regolamento, in favore

delle   casse di assistenza  e di  previdenza delle associazioni

sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 199.

 

  La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate

prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

  Rimangono pienamente salvi  e impregiudicati gli effetti legali

degli  atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in

vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 200.

 

  Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le

funzioni   attribuite   dall'art. 162  al giudice istruttore  sono

esercitate  dal presidente del  collegio davanti al quale pende la

lite.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 201.

 

  Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima

della  entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per

la  prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto

deposito  e dette formalità  devono essere adempiute nei termini e

secondo le norme stabilite dal regolamento.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 202.

 

  Agli effetti dell'art.  147 non sono  presi in considerazione i

prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata

in vigore di questa legge.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 203.

 

  Con regio decreto  potranno essere emanate norme particolari per

regolare il diritto esclusivo di televisione.

  Finchè non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente

comma,  la televisione è  regolata dai principii generali di questa

legge in quanto applicabili.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 204.

 

  A decorrere dall'entrata  in vigore di questa legge, la società

italiana  autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente

italiano per il diritto di autore).

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 205.

 

  Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in

legge del regio decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente

disposizioni   sul diritto di  autore e le  successive leggi  di

modificazione della suddetta legge.

  Sono altresì abrogate  la legge 17  giugno 1937, n.  1251, di

conversione  in legge del  regio decreto-legge 18  febbraio 1937,

contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria

fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del

regio  decreto legge 5  dicembre 1938-XVII, n.  2115, contenente

provvedimenti   per  la  radiodiffusione  differita di esecuzioni

artistiche, nonchè ogni altra legge o disposizione di legge contraria

ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

 

                             TITOLO VIII

             Disposizioni generali, transitorie e finali.

 

 

                              Art. 206.

 

  Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le

sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

  Dette sanzioni potranno  comportare l'ammenda non superiore alle

lire 200.

  La  presente  legge   entra  in  vigore  contemporaneamente  al

regolamento,  il quale dovrà  essere emanato entro sei mesi dalla

pubblicazione di essa.

  Entro lo stesso  termine sarà altresì  emanato un nuovo statuto

dell'ente italiano per il diritto di autore.

 


HOME